Art. 14.
(Relazione annuale del Garante).

      1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
      2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.

 

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      3. La relazione annuale e le relazioni di cui al comma 2 sono contestualmente trasmesse al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito presso il Consiglio d'Europa ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e agli organismi internazionali, previsti da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà.