1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.